Art. 22.
(Imprese di produzione).

      1. Possono beneficiare dei contributi e sovvenzioni di cui all'articolo 21 le imprese

 

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di produzione audiovisiva indipendenti:

          a) che hanno sede o residenza fiscale in Italia;

          b) i cui presidenti, amministratori e direttori sono cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione europea;

          c) che non sono controllate da imprese di produzione residenti in Paesi non facenti parte dell'Unione europea;

          d) che sostengono direttamente o condividono l'iniziativa, la responsabilità finanziaria, tecnica e artistica della realizzazione e della produzione dell'opera e ne garantiscono il buon esito;

          e) che non sono controllate, collegate o legate da rapporti, a qualunque titolo, di esclusiva da e con società che possiedono o controllano emittenti televisive o reti telefoniche sia fissa che mobili o reti di interconnessione e trasferimento dati, ivi inclusa internet;

          f) che non sono controllate o collegate da o a imprese titolari di un autonomo conto intestato a proprio nome presso l'Agenzia.

      2. Le imprese di produzione audiovisiva sono iscritte al registro degli operatori di comunicazione tenuto presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e in apposito elenco informatico istituito presso l'Agenzia. L'iscrizione al registro e all'elenco predetti è condizione essenziale per l'ammissione ai benefìci della presente legge.